Ripensare le successioni: per un diritto al passo con i tempi.
di Andrea Zanetti
14 settembre 2026
Tema
«Ricordati che devi morire»: questo ammonimento non vale solo per Mario (iconico personaggio interpretato da Massimo Troisi nel film «Non ci resta che piangere»), ma per tutte e tutti noi. E a ricordarcelo è anche il Codice Civile, dedicando l’intero libro secondo alla materia delle successioni. La disciplina giuridica di tale materia, caratterizzata da un’impostazione “paternalistica” del legislatore ideata in un contesto economico e sociale profondamente diverso da quello attuale, risulta oggi poco in linea con le moderne dinamiche affettive e familiari, oltre che ostile a fluidi passaggi generazionali di impresa. Un aspetto emblematico di questo approccio è l’eccessiva rigidità della cd. quota di riserva in favore dei legittimari (coniuge e/o unito civilmente, figli, ascendenti), che a livello quantitativo quasi sempre eccede la metà dell’asse ereditario. Ancora, sono maturi i tempi per valorizzare in ambito successorio la cd. convivenza di fatto, dinamica sempre più diffusa a livello sociale ma a cui ancora non sono stati associati diritti ereditari ex lege (ad eccezione dell’art.1, comma 42 della l. 76/2016, che attribuisce al convivente di fatto superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a comune residenza e di proprietà del convivente deceduto per un periodo non superiore a cinque anni), alimentando così una forte disparità rispetto al matrimonio e/o all’unione civile. Nell’ambito dei passaggi generazionali di impresa, invece, meritevole di revisione è l’istituto del patto di famiglia: la necessaria partecipazione di tutti i legittimari al contratto, il vincolo di trasferimento dell’impresa esclusivamente a un discendente e l’obbligo in capo ai legittimari assegnatari di liquidare i legittimari non assegnatari (cd. patto di famiglia orizzontale) ne fanno uno strumento farraginoso, recidendone la portata innovativa e l’utilità pratica. A ciò aggiungasi che la permanenza nel sistema dell’anacronistico divieto – al di fuori dello schema del patto di famiglia – di stipulare patti successori rinunciativi, mediante i quali i legittimari avrebbero la possibilità di rinunciare ai loro diritti anche durante la vita del futuro de cuius, incrementa ancor più l’instabilità delle pianificazioni patrimoniali.
Soluzione
La presente proposta mira a rendere più attuale il sistema successorio, attraverso interventi riformativi degli aspetti critici sopra individuati. In particolare, si propone di: - ridurre in senso quantitativo la cd. quota di riserva garantita ai legittimari, al fine di ampliare l’autonomia testamentaria in capo al testatore senza escludere integralmente una tutela dei vincoli familiari più stretti; - prevedere, in capo al convivente superstite di una convivenza di fatto, una quota nella successione legittima e una quota di riserva. Questa previsione potrebbe essere limitata esclusivamente alle convivenze di fatto “dichiarate anagraficamente” ai sensi dell’art. 1, comma 37, l. 76/2016, così da attribuire maggiore certezza circa l’individuazione del destinatario delle predette quote; - rendere il patto di famiglia uno strumento più flessibile: (i) stabilendo espressamente che questo si possa perfezionare validamente anche senza la partecipazione di tutti i legittimari (ed estendendo altresì con chiarezza l’applicazione dell’art. 768-sexies c.c. ai legittimari che non vi partecipano, in modo tale da preservare la continuità del complesso aziendale da possibili azioni di riduzione); (ii) rimuovendo il vincolo secondo cui l’impresa o le quote di partecipazione possano essere trasferite solo ai discendenti; (iii) introducendo il cd. patto di famiglia verticale, ossia la possibilità in capo al disponente di liquidare in via diretta (e, quindi, nell’ambito del contratto, con la conseguente esclusione da collazione e riduzione) i legittimari non assegnatari; - introdurre i patti successori rinunciativi, conformando il nostro ordinamento a quello di diversi Stati europei (Germania in primis) e sterilizzando così future liti ereditarie dirette a mettere in crisi la programmazione patrimoniale degli assetti familiari.
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