Tempi dei processi - Obblighi di presenza e rendicontazione organizzativa dei magistrati ordinari
di Vincenzo Peccheneda
17 aprile 2026
Tema
I magistrati ordinari di primo grado non sono soggetti ad alcun obbligo di presenza fisica codificato per legge. La normativa vigente regola esclusivamente l'obbligo di residenza anagrafica nel comune della sede, nulla disponendo riguardo alla presenza quotidiana in ufficio. I magistrati ordinari non hanno alcun orario di lavoro definito per legge. Sul versante della produttività, non esistono termini perentori entro cui il giudice deve concludere un procedimento. I termini per il deposito dei provvedimenti, cosa ben diversa dalla pronuncia su una questione, sono ordinatori e non perentori, e i "carichi esigibili" introdotti nel 2011, pur fissando soglie quantitative di riferimento, sono strumenti deboli, con procedimenti disciplinari conseguenti lenti e raramente incisivi. Questa situazione è storicamente giustificata con il principio dell'indipendenza della magistratura, valore costituzionale essenziale che garantisce al giudice di essere soggetto soltanto alla legge. Tuttavia tale principio riguarda il merito delle decisioni giurisdizionali, non i profili organizzativi, e la sua estensione a questi ultimi non trova giustificazione costituzionale. Le conseguenze pratiche sono rilevanti: arretrato giudiziario strutturale tra i peggiori d'Europa, impossibilità di gestire efficacemente gli uffici, valutazioni professionali parzialmente autoreferenziali e un ambiente in cui la negligenza può prosperare senza conseguenze rapide.
Soluzione
Il sistema proposto si articola su tre livelli coordinati. Il primo è la rilevazione delle presenze: timbraggio elettronico gestito dal personale di cancelleria con funzione puramente amministrativa, senza alcun potere valutativo. I dati vengono trasmessi non al CSM direttamente, che ne risulterebbe ingolfato, ma ai consigli giudiziari distrettuali già esistenti. Il secondo è la soglia minima di presenza: la legge stabilisce un numero minimo di giorni mensili di presenza, al netto di assenze giustificate quali udienze fuori sede, ferie e malattia. La soglia è definita per legge, uniforme sul territorio nazionale, e non lasciata alla discrezionalità dei singoli uffici. Il terzo è il meccanismo di attivazione disciplinare: i dati di presenza vengono incrociati con i carichi esigibili. Solo la combinazione sistematica di presenza sotto soglia e produttività sotto i carichi esigibili attiva una segnalazione al CSM. Questo doppio filtro evita di penalizzare chi lavora efficacemente in parte fuori sede e concentra l'attenzione disciplinare sui casi in cui la scarsa presenza si traduce in scarsa produttività verificabile. Il sistema rafforza la programmazione degli uffici, rende più oggettive le valutazioni professionali e introduce un deterrente sulle condotte negligenti senza penalizzare chi lavora seriamente. L
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