Disposizione in materia di pensionamento anticipato per lavoratori autonomi e pubblici con disabilità grave e per caregi
di Raffaella Sfregola
24 maggio 2026
Tema
La presente legge introduce misure previdenziali a favore dei lavoratori autonomi e pubblici con disabilità grave e dei familiari che prestano assistenza continuativa a persone con disabilità grave, al fine di garantire condizioni di pensionamento adeguate al maggiore carico psicofisico e familiare sostenuto. DISEGNO DI LEGGE Art. 1 – Destinatari 1. Sono destinatari della presente legge i lavoratori pubblici e autonomi che si trovino in una delle seguenti condizioni: - invalidità civile pari o superiore all’80% - handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. Sono altresì destinatari: - i genitori lavoratori di figli con handicap in situazione di gravità - i fratelli e le sorelle caregiver, nei casi e alle condizioni di cui all’articolo 5-bis. 3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai lavoratori del settore privato, già destinatari di specifiche misure di pensionamento anticipato per invalidità. Art. 2 – Pensionamento anticipato per lavoratori con invalidità ≥80% o handicap grave 1. I lavoratori pubblici e autonomi che si trovino in una delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, possono accedere al trattamento pensionistico anticipato con: - almeno 30 anni di contribuzione - 60 anni di età. 2. Non si applicano penalizzazioni sull’importo della pensione. 3. Le disposizioni del presente articolo sono adottate nel rispetto degli articoli 27 e 28 della Convenzione ONU, degli articoli 21, 26 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei principi 3, 9 e 17 del Pilastro europeo dei diritti sociali. Art. 3 – Pensionamento anticipato per lavoratori con disabilità grave con ingresso tardivo nel lavoro 1. I lavoratori pubblici e autonomi con handicap in situazione di gravità che abbiano compiuto 60 anni di età e maturato almeno 15 anni di contribuzione possono accedere al trattamento pensionistico anticipato qualora l’ingresso nel mercato del lavoro sia avvenuto in età superiore ai 30 anni per comprovate ragioni sanitarie. 2. Le ragioni sanitarie devono essere documentate mediante certificazione medica o verbali di invalidità riferibili al periodo antecedente l’ingresso nel lavoro. Art. 4 – Pensionamento anticipato per genitori di figli con disabilità grave 1. I genitori lavoratori di figli con handicap in situazione di gravità possono accedere alla pensione anticipata con: - almeno 30 anni di contributi - 60 anni di età.
Soluzione
2. Il diritto può essere esercitato da un solo genitore. 3. La madre è titolare del diritto in via prioritaria, salvo rinuncia formale e scritta. 4. In caso di rinuncia della madre, il diritto è riconosciuto al padre. 5. Per i genitori soli: - 30 anni di contributi - 58 anni di età. Ai fini del presente articolo, per “genitore solo” si intende il genitore lavoratore il cui coniuge o altro genitore della persona con disabilità sia deceduto, ovvero totalmente e permanentemente impossibilitato a svolgere attività di cura al proprio figlio con disabilità grave, per documentate ragioni sanitarie. 6. La convivenza con il figlio con disabilità grave deve risultare da iscrizione anagrafica da almeno 12 mesi antecedenti la domanda. Art. 5 – Pensionamento anticipato per fratelli e sorelle caregiver 1. Il diritto al pensionamento anticipato di cui all’articolo 5 è riconosciuto al fratello o alla sorella della persona con disabilità grave che risulti: - convivente e residente con la persona con disabilità grave da almeno 12 mesi antecedenti la domanda; - individuato come caregiver familiare ai sensi dell’articolo 1, comma 4; - assistente della persona con disabilità non ricoverata in modo permanente in istituto. 2. Il beneficio è riconosciuto quando: - entrambi i genitori della persona con disabilità siano deceduti, oppure entrambi i genitori siano viventi ma totalmente e permanentemente impossibilitati a svolgere attività di cura per documentate ragioni sanitarie. 3. Il fratello o la sorella caregiver accede al trattamento pensionistico anticipato con: - almeno 30 anni di contributi - 60 anni di età. Art. 6 – Stabilità del requisito sanitario 1. La condizione di disabilità si considera soddisfatta anche in presenza di verbale con revisione. 2. Il beneficio non può essere sospeso in attesa della revisione. Art. 7 – Decorrenza del trattamento 1. Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, la pensione decorre dal primo giorno del quarto mese successivo alla maturazione dei requisiti. 2. In caso di domanda presentata successivam alla maturazione dei requisiti, la pensione decorre dal primo giorno del quarto mese successivo alla domanda. Art. 8 – Cumulabilità Le agevolaz della presente legge sono cumulabili con altri benefici previdenz solo se più favorevoli al lavoratore. Art. 9 – Esclusione dagli adeguamenti alla speranza di vita I requisiti anagrafici e contributivi della presente legge non sono soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita
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