Spazio Idee
Europa e politica estera

Golden Power: proposte di intervento normativo.

di Andrea Zanetti

18 agosto 2026

Golden Power; geopolitica; economia.

Tema

Negli ultimi anni, data la crescente complessità degli scenari geopolitici, l’esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari da parte del Governo (cd. “Golden Power”) ha assunto una rilevanza sempre più centrale nell’ambito del panorama economico italiano. In forza di ciò, parrebbe opportuno intervenire su taluni profili problematici di questa normativa, che trova il suo fulcro nel D.L. 21/2012. Da un punto di vista sostanziale, un aspetto critico dell’attuale sistema risiede nella facoltà di esercitare il Golden Power anche qualora un’operazione societaria sia posta in essere da un soggetto europeo, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia. Ciò, infatti, contribuisce non solo ad accrescere l’incertezza relativa all’esito dell’operazione, ma anche ad alimentare un’impostazione nazionalistica in dei settori (quali, ad esempio, quello della difesa, delle comunicazioni, dell’energia, dei trasporti e della finanza) in cui si dovrebbe iniziare a ragionare in un’ottica eurounitaria. Il “sistema Golden Power” presenta criticità anche sotto l’aspetto procedurale. Su un primo profilo, il D.L. 21/2012 obbliga di fatto le imprese a notificare operazioni che evidentemente non costituiscono una “minaccia di grave pregiudizio” all’asset strategico tutelato, lasciando questa valutazione esclusivamente al Governo. Ciò causa un surplus di notifiche che si concludono in un nulla di fatto (nel 2025 l’esercizio dei poteri speciali è avvenuto solo per il 5% delle operazioni notificate). Su un secondo profilo, la procedura semplificata introdotta al fine di alleviare il suddetto fenomeno, ossia quella della cd. pre-notifica, non è attrattiva (si pensi che nel 2025 vi sono state solo 178 pre-notifiche, 3 in più del 2024, a fronte di 903 notifiche ordinarie, 243 in più rispetto al 2024). La scarsa attrattività è dovuta all’assenza di vantaggi concreti per chi opta per questa via, in quanto: (i) la mancata risposta del Gruppo di Coordinamento – organo interministeriale competente per tale procedura – nei trenta giorni successivi all’invio della pre-notifica vale come silenzio-diniego; (ii) a seguito del rigetto della pre-notifica, l’impresa è obbligata a procedere con la notifica ordinaria senza alcun beneficio per aver precedentemente adottato la procedura semplificata.

Soluzione

Rispetto al tema attenzionato a livello sostanziale, parrebbero maturi i tempi per rimuovere la facoltà di esercitare il Golden Power nell’ambito di operazioni societarie infra-UE e infra-IT, salvo che – come espressamente previsto dal recente Regolamento (UE) 2026/1386 – l’impresa non presenti un controllo di fatto da parte di un soggetto estero. D’altronde, la permanenza di tale facoltà: (i) nei settori della comunicazione, dell’energia, dei trasporti e della finanza – nonché in tutti gli altri settori individuati dall’art. 2 del D.L. 21/2012 – pone evidenti rischi di incompatibilità con la libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali prevista dai Trattati; (ii) nel settore della difesa, rischia di ostacolare il percorso verso una difesa comune europea. Quanto alle criticità procedurali, rispetto al primo profilo preso in considerazione si propone di arginare il fenomeno del surplus di notifiche mediante l’introduzione di regole attualmente vigenti nel sistema americano, quali: (i) escludere dall’obbligo di notifica le operazioni che interessano quote di scarso rilievo da un punto di vista economico e/o che non incidono sul controllo societario; (ii) individuare una lista di investitori (cd. white list) per i quali, a seguito del superamento di un determinato filtro sulla loro sicurezza, non si debba procedere con la notifica al Governo. Riguardo al secondo profilo, potrebbe essere rafforzato l’istituto della pre-notifica mediante: (i) l’introduzione del meccanismo del silenzio-assenso (i.e. l’operazione si intende autorizzata se entro trenta giorni il Gruppo di Coordinamento non si esprime a riguardo) in sostituzione dell’attuale silenzio-diniego; (ii) l’introduzione di benefici per l’impresa che ha adottato, con esito negativo, la procedura semplificata, prevedendo ad esempio che il rispetto dei termini della pre-notifica valga anche per la successiva notifica.

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