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Sicurezza

Istituzione della Funzione fondamentale comunale "Sicurezza Urbana Integrata"

di Stefano Scabellone

30 aprile 2026

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Tema

Sicurezza. Il concetto di sicurezza urbana e la definizione di “sicurezza urbana come bene pubblico” (Art. 4 DL n. 14/2017) nascono in un preciso contesto di riferimento culturale e normativo che si è affermato a partire dal primo decennio de nuovo millennio, grazie anche al contributo della Regioni, e si è consolidato attraverso l’intervento statale a ridosso degli degli anni venti. A partire dalla crisi del 2011, il nostro paese si è trovato nella necessità di rivedere alcuni aspetti delle normativa per adeguare l’azione amministrativa ai migliori standard di generazione di valore pubblico definito nei termini del bene che la Pubblica Amministrazione riesce a generare verso la collettività. Nella generazione di valore pubblico sono due gli aspetti che l’amministrazione deve acquisire quali criteri fondamentali rispetto alla programmazione e all’attuazione degli interventi: il primo è la capacità di sostenere nel tempo le attività; il secondo è il grado di radicamento territoriale in termini di coinvolgimento, anche attraverso la realizzazione di partenariati, degli stakeholder e in generale dei beneficiati della attività. Il DL 14/2017 definisce la sicurezza urbana come “bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città”. In quanto tale la sicurezza urbana viene traslata in quella diversa impostazione di azione amministrativa che va della prevenzione e della gestione del rischio e dei processi il fulcro della programmazione delle attività e della organizzazione gestionale degli uffici preposti. Nella filiera della generazione di questo particolare “valore pubblico” che conduce alla realizzazione di quel “bene pubblico” che è la sicurezza urbana, il Comune rappresenta l’interfaccia principale nel rapporto con i beneficiari. Nella generazione di questo valore oltre al ruolo dello Stato emerge, dagli anni duemila, il fondamentale ruolo delle Regioni nella loro capacità di incentivazione e di coordinamento in termini di superamento dei limiti e delle competenze territoriali dei Comuni e degli altri Enti intermedi quali, ad esempio, le Unioni di Comuni. In quanto livello di governo più vicino ai cittadini, le autorità locali e regionali sono nella posizione migliore per valutare e individuare le situazioni in cui i diritti fondamentali che afferiscono al bene pubblico della sicurezza sono minacciati.

Soluzione

L’articolo 14, comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 - in ottemperanza dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione - dichiara che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, definisce le funzioni fondamentali dei Comuni. Secondo il comma 28 del medesimo articolo, inoltre, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole, esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali dei comuni, mediante unione di comuni o convenzione, ad esclusione della lettera l). La sicurezza urbana definita come “bene pubblico” dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città», al fine di essere efficacemente e efficientemente perseguita dalla Amministrazioni degli Enti Locali anche attraverso la realizzazione di un contesto istituzionale di collaborazione con altri enti pubblici o privati, la “Sicurezza urbana integrata” deve poter assurgere al rango istituzionale di Funzione fondamentale dei Comuni La sicurezza urbana, quale bene pubblico, e quindi da inserire in una attività gestionale di realizzazione di valore pubblico, non può essere realizzata attraverso gli attuali strumenti amministrativi o soltanto attraverso l’attività degli attuali soggetti preposti alle attività di polizia amministrativa locale (per i gli Enti locali) oppure attraverso prerogative dell’azione delle FF.OO che hanno l’esclusiva competenza alla gestione dell’ordine pubblico e pubblica sicurezza. La sicurezza urbana necessita, con evidenza ormai acclarata dai fatti di cronaca, di una più complessa gestione attraverso attività di cooperazione e concertazione tra diverse istituzioni, anche, nel caso, in partenariato anche con istituzioni private, sia a livello locale che centrale. Per perseguire queste finalità servono uffici preposti che lavorino con continuità al monitoraggio dei problemi e alla formulazione di proposte per affrontarli.

Punteggio

68

Posizione in classifica

#117 di 1426 proposte

#1 di 52 proposte su Sicurezza

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